Art. 30 · LEGGE 26 giugno 1965, n. 717

Art. 30

LEGGE 26 giugno 1965, n. 717

In vigore dal 30 giu 1965
Disposizioni speciali per il settore turistico Ai fini della delimitazione dei comprensori di sviluppo turistico effettuata dal piano di coordinamento, le proposte sono formulate da una apposita Commissione nominata con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo. La Commissione è formulata da rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministero del turismo e lo spettacolo, nonchè da rappresentanti delle Regioni a statuto speciale. Quando trattasi di materia attinente al turismo, la Cassa, ai fini della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, provvede sentito il parete dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio. Restano ferme le competenze della Cassa già previste dall' della legge 29 luglio 1957, n. 634.
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