Art. 3 · LEGGE 26 giugno 1965, n. 717

Art. 3

LEGGE 26 giugno 1965, n. 717

In vigore dal 30 giu 1965
Competenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presiede il Comitato di cui al terzo comma dell' e assicura che l'attività della Cassa e quella degli organismi ad essa collegati sia, conforme a quanto disposto dai piani pluriennali. A tal fine: a) approva i programmi della Cassa ed impartisce le direttive per la loro attuazione, sentito il Comitato di cui al terzo comma dell'; b) esercita la vigilanza sull'attività dell'ente; c) formula le proposte per la nomina, ai sensi dell' della legge 10 agosto 1950, n. 646, del presidente, dei vicepresidenti e dei membri del Consiglio di amministrazione della Cassa; d) può promuovere lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa, ai sensi e per gli effetti dell' della legge 10 agosto 1950, n. 646, nonchè per la ripetuta inosservanza delle direttive di cui alla precedente lettera a). Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno propone, di concerto con i Ministri interessati, i disegni di legge nell'ambito delle sue specifiche competenze e partecipa alla presentazione dei disegni di legge di iniziativa degli altri Ministri, che interessino direttamente la localizzazione e l'espansione delle attività produttive nei territori meridionali. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno fa parte del Comitato interministeriale per la ricostruzione, del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, del Comitato interministeriale dei prezzi, del Comitato dei Ministri per le partecipazioni statali e del Comitato dei Ministri per l'Ente nazionale dell'energia elettrica.
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