Art. 3 · LEGGE 5 giugno 1965, n. 718

Art. 3

LEGGE 5 giugno 1965, n. 718

In vigore dal 2 lug 1965
La concessione delle anticipazioni deve essere chiesta al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - nel termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A corredo delle domande dovranno essere prodotte: a) una descrizione particolareggiata dei beni perduti; b) ogni documentazione comprovante la proprietà dei beni; c) una dichiarazione con la quale l'interessato assume l'impegno di restituire l'importo dell'anticipazione non appena abbia percepito dal Governo tunisino l'indennizzo per le proprietà espropriate, fino alla concorrenza del relativo ammontare, e autorizza il recupero dell'anticipazione stessa sul risarcimento definito in sede internazionale.
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