Art. 2 · LEGGE 5 giugno 1965, n. 718

Art. 2

LEGGE 5 giugno 1965, n. 718

In vigore dal 2 lug 1965
Il valore dei beni di cui al precedente articolo e con i criteri ivi indicati è determinato dalla Commissione interministeriale di cui all', sentita la Direzione generale del catasto e servizi erariali del Ministero delle finanze. La concessione delle anticipazioni viene deliberata dalla Commissione interministeriale, di cui al successivo , nominata con decreto del Ministro per il tesoro, la quale determina l'importo dell'anticipazione in lire italiane, al cambio risultante alla data del 12 maggio 1964. La Direzione generale del tesoro dà esecuzione alle deliberazioni della Commissione curando l'emissione dei relativi ordini di pagamento.
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