Art. 8 · Passaggio di proprietà
Accordo

Art. 8

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Passaggio di proprietà

In vigore dal 17 ago 1965
I futuri proprietari godranno degli stessi diritti previsti dal presente Accordo per gli attuali proprietari purchè abbiano conseguito la proprietà di beni agrari per atto tra vivi o per successione legittima, a condizione che siano congiunti o coniugati (figli, nipoti, genitori, fratelli e sorelle, nonni) con il precedente proprietario. Le persone a cui favore è in corso il passaggio di proprietà di un fondo dovranno, al fine di poter usufruire del diritto alla tessera di transito agricolo previsto dall', allegare alla domanda per la concessione di detta tessera un certificato delle autorità competenti attestante che le pratiche per il trasferimento della proprietà sono in corso o che il richiedente è l'erede o uno degli eredi. Copia di questo certificato sarà, trasmessa all'autorità dell'altra Parte in occasione della richiesta del visto.
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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920#art-a-8