Art. 6 · LEGGE 26 maggio 1965, n. 595

Art. 6

LEGGE 26 maggio 1965, n. 595

In vigore dal 31 lug 1970
Le prove fisiche e chimiche dei leganti idraulici sono effettuate dai seguenti laboratori sperimentali annessi alle Cattedre di scienza delle costruzioni o di chimica applicata, secondo la natura delle indagini richieste: della facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano; della facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino; della facoltà di ingegneria dell'Università di Bari; della facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna; della facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari; della facoltà di ingegneria dell'Università di Genova; della facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli; della facoltà di ingegneria dell'Uniiversità di Padova; della facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo; della facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa; della facoltà di ingegneria dell'Università di Roma; della facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste; della facoltà di architettura del Politecnico di Milano; della facoltà di architettura del Politecnico di Torino; della facoltà di architettura dell'Università di Firenze; della facoltà di architettura dell'Università di Napoli; della facoltà di architettura dell'Università di Palermo; della facoltà di architettura dell'Università di Roma; dell'Istituto superiore d'architettura di Venezia; ed inoltre dal: laboratorio dell'Istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato di Roma; laboratorio dell'Istituto sperimentale del Touring club italiano di Milano.
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