Art. 5 · LEGGE 26 maggio 1965, n. 595

Art. 5

LEGGE 26 maggio 1965, n. 595

In vigore dal 25 giu 1965
L'acquirente può contestare la merce al fornitore quando, in seguito a prove di controllo da esso fatte eseguire in uno dei laboratori ufficiali di cui all' su un campione prelevato in contraddittorio, abbia ottenuto risultati non rispondenti ai requisiti stessi. Il prelievo dei campioni deve essere eseguito non oltre i trenta giorni dalla spedizione del legante dallo stabilimento produttore, con l'eccezione di quanto invece prescritto all' per forniture alla rinfusa. La contestazione della merce deve essere notificata dall'acquirente al fornitore, entro tre mesi dalla spedizione, sotto pena di decadenza. Dalla data di detta notificazione decorre il termine per la prescrizione delle azioni previste dal Codice civile. Il fornitore può chiedere, all'atto del prelievo di cui al primo comma del presente articolo, il prelievo di altri campioni dei quali almeno due dovranno essere conservati per eventuali controprove nel caso di controversia tra le parti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-05-26;595#art-5