Art. 10 · LEGGE 26 maggio 1965, n. 595

Art. 10

LEGGE 26 maggio 1965, n. 595

In vigore dal 25 giu 1965
Il Ministro per l'industria e per il commercio è incaricato di vigilare sull'osservanza delle disposizioni della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 maggio 1965 SARAGAT MORO - LAMI STARNUTI - REALE - TREMELLONI - MANCINI - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: REALE
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