Art. 26 · LEGGE 26 maggio 1965, n. 590

Art. 26

LEGGE 26 maggio 1965, n. 590

In vigore dal 12 nov 1983
Il beneficio della concessione dei mutui e dei prestiti di cui al titolo 1 esclude, per gli stessi acquisti, ogni altra provvidenza creditizia o contributiva prevista dalle vigenti disposizioni in materia. Il tasso di interesse dei mutui per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina stabilito dal quarto comma dell' della legge 2 giugno 1961, n. 454, è ridotto all'1 per cento, per gli acquisti effettuati dopo l'entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni e le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, richiamate e contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 454, sono prorogate sino al 30 giugno 1983.
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