Art. 25 · LEGGE 26 maggio 1965, n. 590

Art. 25

LEGGE 26 maggio 1965, n. 590

In vigore dal 24 giu 1965
Agli acquirenti di fondi rustici ai termini del precedente titolo 1, sono estese le disposizioni e le agevolazioni tributarie per la formazione o l'arrotondamento della proprietà contadina richiamate e contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 451, e successive modificazioni ed integrazioni. Agli atti, ai titoli, alle formalità e a quant'altro concerne le operazioni di mutuo e di prestito agevolato, sono estese - in quanto non contrastanti con le norme recate dalla presente legge - le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli interventi previsti dall' che sono considerati, a tutti gli effetti, attività di formazione di proprietà contadina. Nessuna imposta o tassa è dovuta per gli atti posti in essere ai fini dell'applicazione del precedente .
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