Art. 24 · LEGGE 26 maggio 1965, n. 590

Art. 24

LEGGE 26 maggio 1965, n. 590

In vigore dal 24 giu 1965
Entro il 31 dicembre 1969 il Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, presenterà al Parlamento una relazione sugli interventi effettuati in applicazione della presente legge, formulando proposte per gli interventi e la spesa relativi al quinquennio dal 1970 al 1974.
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