Art. 20 · LEGGE 26 maggio 1965, n. 590

Art. 20

LEGGE 26 maggio 1965, n. 590

In vigore dal 24 giu 1965
Le anticipazioni previste dal precedente saranno versate in annualità anticipate su un conto fruttifero intestato al fondo di rotazione presso la Tesoreria centrale dello Stato. Nello stesso conto sarà tenuta ogni disponibilità liquida del fondo ed in esso saranno versati i rimborsi delle anticipazioni di cui all'. - I prelevamenti, nell'ambito delle anticipazioni accordate, saranno effettuati su richiesta degli Istituti di credito, per importi corrispondenti alle operazioni perfezionate, singolarmente specificate in appositi elenchi allegati alle richieste medesime. Sulla prima anticipazione che sarà concessa agli Istituti potrà essere loro corrisposta, con le modalità da stabilire nelle convenzioni di cui all', una somma non superiore al 10 per cento della anticipazione medesima, da impiegare per la sollecita erogazione degli importi mutuati nelle more degli accreditamenti disposti dalla Tesoreria, a seguito delle richieste di prelevamento di cui al comma precedente.
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