Art. 18 · LEGGE 26 maggio 1965, n. 590

Art. 18

LEGGE 26 maggio 1965, n. 590

In vigore dal 24 giu 1965
Le somme che gli istituti, a favore dei quali sono state concesse anticipazioni dovranno versare al fondo di rotazione per quote di ammortamento e di interessi saranno destinate ad ulteriori anticipazioni per la concessione dei mutui e dei prestiti di cui alla presente legge e saranno ripartite tra gli Istituti di credito con le stesse modalità previste dal precedente .
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