Art. 17 · LEGGE 26 maggio 1965, n. 590

Art. 17

LEGGE 26 maggio 1965, n. 590

In vigore dal 24 giu 1965
Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite, in ciascun esercizio finanziario, le quote del fondo da concedere in anticipazione ai singoli Istituti di credito, che saranno determinate avuto riguardo alle possibilità di formazione di proprietà contadina nei singoli territori. La ripartizione potrà riguardare anche lo stanziamento attribuito all'esercizio finanziario successivo a quello in cui la ripartizione stessa viene effettuata. La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposite convenzioni che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero del tesoro stipuleranno con gli Istituti di credito prescelti tra quelli di cui al precedente . Tali convenzioni sono esenti da tassa di bollo e di registro.
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