Art. 13 · LEGGE 26 maggio 1965, n. 590

Art. 13

LEGGE 26 maggio 1965, n. 590

In vigore dal 24 giu 1965
Le modalità di erogazione e di utilizzazione delle somme concesse agli Enti in relazione agli interventi previsti dal precedente nonchè le condizioni e l'importo dei rimborsi alla "Cassa", saranno disciplinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro. La "Cassa" determina annualmente l'importo dei finanziamenti sulla base dei programmi formulati dagli Enti entro i limiti delle autorizzazioni all'uopo recate dal successivo articolo 22, incrementate dalle quote di rimborso. Le attività finanziarie derivanti dall'applicazione del presente articolo formeranno oggetto di separata gestione da parte della "Cassa".
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