Art. 12 · LEGGE 26 maggio 1965, n. 590

Art. 12

LEGGE 26 maggio 1965, n. 590

In vigore dal 29 ott 1971
La Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l' del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata a disporre finanziamenti a favore degli Enti di sviluppo per l'acquisto e la trasformazione di aziende agrarie aventi reddito catastale imponibile superiore a lire trentamila da cedere sollecitamente in proprietà dagli Enti medesimi, previa formazione di efficienti unità produttive, a coltivatori diretti in possesso dei prescritti requisiti, con preferenza, a quelli insediati sui fondi in qualità di mezzadri, coloni, compartecipanti od affittuari singoli o associati in cooperative. Con tali finanziamenti gli Enti, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, possono anche acquistare terreni con imponibile catastale inferiore a quello suindicato, per costituire mediante accorpamenti unità fondiarie di convenienti dimensioni, da cedere a coltivatori diretti a norma del precedente comma. Gli Enti praticheranno ai contadini che risulteranno cessionari dei terreni condizioni uguali a quelle della "Cassa". Le spese inerenti alla trasformazione saranno conteggiate al netto del corrispondente contributo previsto dalle vigenti leggi in materia di miglioramenti fondiari.
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