Art. 11
LEGGE 26 maggio 1965, n. 590
In vigore dal 24 giu 1965
Qualora il proprietario dia la disdetta ai sensi della lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273, modificato dalla legge 13 giugno 1961, n. 527, l'esecuzione è sospesa per un anno se il coltivatore, entro trenta giorni dalla notificazione, dichiari di essere disposto ad acquistare un fondo a norma della presente legge o delle altre
disposizioni concernenti la formazione della proprietà coltivatrice.
In tal caso, il coltivatore ha diritto di essere preferito nella
concessione delle agevolazioni creditizie previste dalle leggi in vigore.
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