Art. 11 · LEGGE 26 maggio 1965, n. 590

Art. 11

LEGGE 26 maggio 1965, n. 590

In vigore dal 24 giu 1965
Qualora il proprietario dia la disdetta ai sensi della lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273, modificato dalla legge 13 giugno 1961, n. 527, l'esecuzione è sospesa per un anno se il coltivatore, entro trenta giorni dalla notificazione, dichiari di essere disposto ad acquistare un fondo a norma della presente legge o delle altre disposizioni concernenti la formazione della proprietà coltivatrice. In tal caso, il coltivatore ha diritto di essere preferito nella concessione delle agevolazioni creditizie previste dalle leggi in vigore.
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