Art. 2
LEGGE 14 maggio 1965, n. 504
In vigore dal 16 giu 1965
Le borse di studio concesse dal Ministero della pubblica istruzione agli studenti delle scuole secondarie, nonchè i premi di studio ed i sussidi concessi dalle Casse scolastiche e dai Patronati scolastici godono delle agevolazioni fiscali previste dall' della legge 14 febbraio 1963, n. 80, purchè sussistano le medesime condizioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 maggio 1965
SARAGAT
MORO - TREMELLONI - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
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