Art. 3 · LEGGE 13 maggio 1965, n. 494

Art. 3

LEGGE 13 maggio 1965, n. 494

In vigore dal 15 giu 1965
All'onere di lire 7.500 milioni previsto per il periodo finanziario 1 luglio-31 dicembre 1964 si provvederà con una corrispondente riduzione dei fondi iscritti nel capitolo 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto periodo finanziario. All'onere di lire 23 miliardi previsto per l'esercizio finanziario 1965 dall' della presente legge ed a quello di cui all', valutato per l'esercizio finanziario 1965 in lire 2 miliardi, si provvede con una corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio finanziario. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 maggio 1965 SARAGAT MORO - LAMI STARNUTI - PIERACCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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