Art. 2 · LEGGE 13 maggio 1965, n. 494

Art. 2

LEGGE 13 maggio 1965, n. 494

In vigore dal 15 giu 1965
Le spese della partecipazione dell'Italia al Centro europeo di ricerche nucleari (C.E.R.N.) e all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (A.I.E.A.) graveranno sul bilancio del Ministero del tesoro a decorrere dall'esercizio finanziario 1965.
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