Art. 3 · LEGGE 7 maggio 1965, n. 430

Art. 3

LEGGE 7 maggio 1965, n. 430

In vigore dal 15 mag 1965
Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito di ripetere l'istanza per il passaggio nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie agli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie già dichiarati non idonei per il passaggio al gruppo B, in conseguenza di provvedimento disciplinare meno grave della sospensione inflitto anteriormente ai cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, e che non abbiano successivamente riportata altra sanzione disciplinare. È consentita comunque, nello stesso termine, la rinnovazione dell'istanza ove sia intervenuta riabilitazione. Nello stesso termine potrà chiedere il passaggio di cui sopra il personale femminile del ruolo degli aiutanti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-05-07;430#art-3