Art. 2
LEGGE 7 maggio 1965, n. 430
In vigore dal 15 mag 1965
È in facoltà del Ministro per la grazia e giustizia di derogare per particolari esigenze di servizio alla distribuzione per qualifica del personale di cancelleria e segreteria avente qualifica inferiore a quella di cancelliere capo di tribunale e di segretario capo di procura della Repubblica di prima classe.
I funzionari della carriera direttiva assegnati a posti della carriera di concetto possono essere incaricati di esercitare l'una o l'altra funzione.
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