Art. 15 · LEGGE 7 maggio 1965, n. 430

Art. 15

LEGGE 7 maggio 1965, n. 430

In vigore dal 15 mag 1965
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 maggio 1965. SARAGAT MORO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
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