Art. 11
LEGGE 7 maggio 1965, n. 430
In vigore dal 15 mag 1965
Il primo, il secondo ed il terzo comma dell' della legge 16 luglio 1962, n. 922, sono sostituiti dai seguenti:
"L'esame di concorso previsto nell' della legge 16 luglio 1962, n. 922, ha luogo in Roma e consiste in tre prove scritte e in una orale.
Le prove scritte si svolgono in tre distinti giorni e vertono sulle seguenti materie:
1) procedura civile ed elementi di diritto civile;
2) procedura penale ed elementi di diritto penale;
3) servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con riferimento a casi pratici.
La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte".
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