Art. 15 · LEGGE 23 aprile 1965, n. 488

Art. 15

LEGGE 23 aprile 1965, n. 488

In vigore dal 5 ott 1965
I benefici accordati con la presente legge sono concessi d'ufficio qualora non sia prevista la presentazione di apposita domanda. La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1964 .
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