Art. 14 · LEGGE 23 aprile 1965, n. 488

Art. 14

LEGGE 23 aprile 1965, n. 488

In vigore dal 12 giu 1965
In favore dei titolari di pensioni od assegni liquidati con decreto emanato antecedentemente al 1 luglio 1951, è riaperto, dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di due anni, il termine - stabilito dal primo comma dell' della legge 4 maggio 1951, n. 306 - per ottenere la concessione dei benefici previsti dagli della legge stessa. Se la domanda è presentata entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dal precedente comma sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese in cui è pubblicata la presente legge. Se la domanda è presentata successivamente, ma prima della scadenza del termine di decadenza di cui al primo comma, i benefici stessi sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Le Amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della domanda, disporranno, se necessario, appositi accertamenti sanitari e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti, provvederanno in merito alle domande stesse con decreto concessivo o negativo, adottato e comunicato con le forme e le modalità vigenti in materia di pensioni ordinarie.
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