Art. 3 · LEGGE 21 aprile 1965, n. 449

Art. 3

LEGGE 21 aprile 1965, n. 449

In vigore dal 4 giu 1965
Entro il 31 dicembre 1965 specifici diplomi di qualifica professionale saranno riconosciuti validi, in rapporto alla durata e al contenuto dei singoli corsi di qualifica, nonchè alla natura delle funzioni proprie di ciascuna carriera, ai fini della partecipazione a determinati concorsi per l'accesso a carriere di concetto. Il riconoscimento di cui al precedente comma è determinato per ciascuna Amministrazione, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro interessato, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione. I bandi di concorso indicano i diplomi di qualifica riconosciuti validi agli effetti di cui al primo, comma. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 aprile 1965 SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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