Art. 2 · LEGGE 21 aprile 1965, n. 449

Art. 2

LEGGE 21 aprile 1965, n. 449

In vigore dal 4 giu 1965
I diplomi di cui all' sono validi per l'ammissione ai concorsi per le carriere esecutive. Essi danno diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per titoli ed esami per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola secondaria di 1° grado.
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