Art. 13 · LEGGE 30 marzo 1965, n. 340

Art. 13

LEGGE 30 marzo 1965, n. 340

In vigore dal 11 gen 2000
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 marzo 1965 SARAGAT MORO - GUI - TREMELLONI - COLOMBO - RUSSO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE
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