Art. 3
LEGGE 30 marzo 1965, n. 227
In vigore dal 24 apr 1965
È elevato a lire 105 milioni lo stanziamento autorizzato con l' della legge 10 novembre 1963, n. 1539, per provvedere al pagamento, in sanatoria, della maggiore spesa occorrente per il completamento dei lavori di riparazione e sistemazione della casa del Buonarroti in Firenze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-03-30;227#art-3