Art. 3 · LEGGE 30 marzo 1965, n. 227

Art. 3

LEGGE 30 marzo 1965, n. 227

In vigore dal 24 apr 1965
È elevato a lire 105 milioni lo stanziamento autorizzato con l' della legge 10 novembre 1963, n. 1539, per provvedere al pagamento, in sanatoria, della maggiore spesa occorrente per il completamento dei lavori di riparazione e sistemazione della casa del Buonarroti in Firenze.
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