Art. 2 · LEGGE 30 marzo 1965, n. 227

Art. 2

LEGGE 30 marzo 1965, n. 227

In vigore dal 24 apr 1965
All'onere derivante dal precedente si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo speciale di cui al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
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