Art. 5 · LEGGE 30 marzo 1965, n. 226

Art. 5

LEGGE 30 marzo 1965, n. 226

In vigore dal 24 apr 1965
I periodi compresi tra la data del rimpatrio e la data della domanda di regolarizzazione, non coperti da contribuzione nell'assicurazione italiana, sono esclusi dal computo ai fini della determinazione del requisito di contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la data della domanda di pensione di invalidità, la data di morte o la data della domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria, previsto rispettivamente dall'articolo 2, sub articolo 9, lettera 6) e sub articolo 13, e dall' della legge 4 aprile 1952, n. 218.
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