Art. 8 · LEGGE 30 marzo 1965, n. 225

Art. 8

LEGGE 30 marzo 1965, n. 225

In vigore dal 23 apr 1965
Per quanto non disposto dalla presente legge, valgono per quanto applicabili le norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 marzo 1965 SARAGAT MORO - MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE
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