Art. 6
LEGGE 30 marzo 1965, n. 225
In vigore dal 23 apr 1965
A decorrere dal 1 gennaio 1967 gli assegnatari degli alloggi di cui all' hanno facoltà di chiederne la cessione in proprietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.
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