Art. 4 · LEGGE 30 marzo 1965, n. 225

Art. 4

LEGGE 30 marzo 1965, n. 225

In vigore dal 23 apr 1965
Il prezzo di cessione degli alloggi viene determinato dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, sulla base dei criteri adottati dal Ministero dei lavori pubblici per la cessione in proprietà degli alloggi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.
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