Art. 2 · LEGGE 30 marzo 1965, n. 225

Art. 2

LEGGE 30 marzo 1965, n. 225

In vigore dal 23 apr 1965
Le domande per l'assegnazione in proprietà degli alloggi di cui al precedente articolo debbono essere presentate agli uffici del Genio civile competenti per territorio entro il 31 dicembre 1966.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-03-30;225#art-2