Art. 4
LEGGE 29 marzo 1965, n. 220
In vigore dal 22 apr 1965
Con effetto a partire dal 1 gennaio 1963, alla copertura degli oneri concernenti le prestazioni poste a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, per i periodi di iscrizione successivi al 30 aprile 1946, si provvede, anche per le relative spese di amministrazione, con un contributo pari al 22,65 per cento, di cui l'1,45 per cento occorrente per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell' della presente legge, calcolato sulla retribuzione globale mensile del lavoratore, compresa la tredicesima mensilità, e ripartito nelle seguenti misure percentuali:
a) fino al 18 per canto, il contributo è posto per il 17 per cento a carico dell'azienda e per l'1 per cento a carico del lavoratore;
b) oltre il 18 per cento e fino al 22 per cento, il contributo è posto per due terzi a carico dell'azienda e per un terzo a carico del lavoratore;
c) oltre il 22 per cento, il contributo è posto per quattro
quinti a carico dell'azienda e per un quinto a carico del lavoratore.
Con effetto dalla stessa data del 1 gennaio 1963, è abrogato
l'articolo 26 della legge 1 luglio 1955, n. 638, e sono soppressi i contributi di cui agli della legge 28 marzo 1962, n. 233.
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