Art. 2 · LEGGE 29 marzo 1965, n. 220

Art. 2

LEGGE 29 marzo 1965, n. 220

In vigore dal 22 apr 1965
A partire dal 1 gennaio 1963, le misure dell'indennità dovute dal Fondo in aggiunta alla pensione, ai sensi dell'articolo 19, comma primo, della legge 1 luglio 1955, n. 638, sono sostituite dalla unica misura corrispondente ai sedici trentesimi della retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio utile a pensione, sempre che sussista un'anzianità d'iscrizione al Fondo non inferiore ai 15 anni. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia dovuta ad inabilità permanente o a morte dello iscritto, l'indennità aggiuntiva di cui al comma precedente sarà corrisposta, nella stessa misura di sedici trentesimi della retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio utile a pensione, anche per le anzianità inferiori ai 15 anni di iscrizione al Fondo.
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