Art. 3
LEGGE 29 marzo 1965, n. 203
In vigore dal 4 apr 1965
La lettera f) del quinto comma dell' della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituita dalla seguente:
"f) da 8 rappresentanti complessivamente delle categorie dei costruttori, dei quali 2 in rappresentanza delle imprese artigiane;".
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