Art. 3
LEGGE 18 marzo 1965, n. 170
In vigore dal 28 mar 1965
Se per effetto della fusione o della incorporazione o della trasformazione o della concentrazione, il capitale della società che ne risulta o l'aumento del capitale della società che permane, supera 1 miliardo di lire, le agevolazioni previste dai precedenti articoli si applicano soltanto se, su istanza delle società interessate sia stato accertato, con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per le finanze:
a) che le società operano nell'ambito di un unico ciclo produttivo industriale o commerciale e che le operazioni di trasformazione, di fusione, di incorporazione e di concentrazione hanno per scopo la riduzioni dei costi attraverso l'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature e l'aumento della capacità produttiva;
b) che le operazioni suddette non sono incompatibili con le disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza.
Il decreto di cui al comma precedente ha efficacia al soli effetti tributari e non preclude l'esercizio, da parte dei terzi interessati, dell'azione di accertamento giudiziale della illiceità degli atti in ordine ai quali le agevolazioni tributarie sono state concesse, per violazione dei divieti stabiliti dalle disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza.
Se il capitale indicato nel primo comma non supera il limite di 1 miliardo di lire, le agevolazioni tributarie si applicano in base alla dichiarazione delle società interessate che le operazioni di trasformazione, di fusione, di incorporazione o di concentrazione non comportano violazione di alcuno dei divieti stabiliti dalle disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza.
Nel caso di cui al comma precedente, qualora sia accertata in giudizio l'illiceità, per violazione dei divieti stabiliti dalle disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza, degli atti in ordine ai quali le agevolazioni tributarie sono state concesse, si applica una pena pecuniaria non inferiore all'importo dei tributi non corrisposti in dipendenza di dette agevolazioni e non superiore al doppio di tale importo, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza.
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