Art. 2 · LEGGE 18 marzo 1965, n. 170

Art. 2

LEGGE 18 marzo 1965, n. 170

In vigore dal 28 mar 1965
I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza delle operazioni di trasformazione e di fusione poste in essere nel periodo indicato nell' ed ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge ai sensi dell' se indicati distintamente nel bilancio o in apposito allegato, non sono assoggettabili alla imposta di ricchezza mobile e all'imposta sulle società nell'esercizio in cui è realizzata la trasformazione o la fusione, ma concorreranno a formare il reddito imponibile della società incorporante o risultante dalla fusione o trasformazione nell'esercizio in cui saranno realizzati o distribuiti o passati a capitale posteriormente alla fusione o trasformazione. I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza della concentrazione di aziende sociali, effettuata mediante apporto di un complesso aziendale, se indicati distintamente nel bilancio della società apportante o in apposito allegato, concorreranno a formare il reddito della stessa nell'esercizio in cui saranno realizzati o portati a capitale oppure le azioni saranno vendute o distribuite. Si considera realizzo, agli effetti delle disposizioni che precedono, anche l'ammortamento degli impianti e degli altri cespiti ammortizzabili. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti tassabili in base al bilancio ed a quelli che abbiano chiesto di essere tassati in base alle scritture contabili, a norma dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, per l'anno anteriore a quello in cui è stata posta in essere la fusione, la trasformazione o la concentrazione, semprechè il medesimo sistema di accertamento venga seguito per gli anni successivi, fino a che le plusvalenze non siano assorbite o tassate.
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