Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 31 mag 1965
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede: quanto a lire 2.572.000.000, in deroga alla, legge 27 febbraio 1955 n. 64, a carico del fondo speciale inscritto al capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63; quanto a lire 2.572.000.000, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo speciale di cui al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1963-64; quanto a lire 1.200.000.000, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale inscritto al capitolo 580 dello stato di previsione del predetto Ministero per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964; quanto a lire 2.400.000.000, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale del ripetuto Ministero destinato per l'anno finanziario 1965 a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 marzo 1965 SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI PIERACCINI - COLOMBO - ANDREOTTI - GUI - LAMI STARNUTI - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: REALE

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urn:nir:stato:legge:1965-03-06;258#art-3