Art. 3
LEGGE 5 marzo 1965, n. 155
In vigore dal 7 apr 1965
Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all', quarto comma, della legge 28 luglio 1960, n. 778, sono considerate nuove assunzioni di centralinisti anche i trasferimenti dei lavoratori precedentemente in servizio con diversa qualifica o mansione, che per un motivo qualsiasi vengano adibiti all'impianto telefonico avente funzioni di smistamento e di collegamento di cui siano dotati i privati datori di lavoro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 marzo 1965
SARAGAT
MORO - DELLE FAVE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
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