Art. 1
LEGGE 24 febbraio 1965, n. 92
In vigore dal 23 mar 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Sono assimilati al giorni festivi legali, per quanto concerne i termini di scadenza e quelli della levata del protesto delle cambiali, dei vaglia cambiari, degli assegni bancari e degli altri titoli disciplinati dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, i giorni che, per il personale delle aziende ed istituti di credito, sono da considerarsi non lavorativi e comportano ai sensi della legge 24 gennaio 1962, n. 13, la chiusura degli sportelli.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 febbraio 1965
SARAGAT
MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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