Art. 1 · LEGGE 24 febbraio 1965, n. 92

Art. 1

LEGGE 24 febbraio 1965, n. 92

In vigore dal 23 mar 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Sono assimilati al giorni festivi legali, per quanto concerne i termini di scadenza e quelli della levata del protesto delle cambiali, dei vaglia cambiari, degli assegni bancari e degli altri titoli disciplinati dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, i giorni che, per il personale delle aziende ed istituti di credito, sono da considerarsi non lavorativi e comportano ai sensi della legge 24 gennaio 1962, n. 13, la chiusura degli sportelli. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 febbraio 1965 SARAGAT MORO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
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