Art. 1
LEGGE 24 febbraio 1965, n. 107
In vigore dal 25 mar 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 6 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è sostituito dal seguente:
"I progetti tecnici relativi all'impianto e all'ampliamento dei mercati all'ingrosso sono approvati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con quello per i lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore di sanità, se il progetto importi una spesa superiore a 500 milioni di lire.
Qualora la spesa non sia superiore a 500 milioni di lire, i progetti sono approvati con decreto del prefetto, sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche ed il Consiglio provinciale di sanità.
L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e d'urgenza ed indifferibilità delle opere ai fini dell'espropriazione ai termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni e integrazioni, e tiene luogo di qualunque altra approvazione o autorizzazione o licenza previste da disposizioni legislative o regolamentari".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 febbraio 1965
SARAGAT
MORO - MEDICI - TAVIANI - REALE - TREMELLONI - COLOMBO - MANCINI - FERRARI AGGRADI - SPAGNOLLI - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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