Art. 1
1 / 1In vigore dal 21 feb 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e del prodotti lattierocaseari, delle carni bovine e del riso, con le seguenti modificazioni:
all'articolo 6 - ultimo comma - sono aggiunte le seguenti parole: "essendo già stato affidato all'Ente nazionale risi il compito di corrispondere, attraverso i proventi del diritto di contratto, le restituzioni previste dal regolamento 16/64 del 5 febbraio 1964";
dopo l'articolo 20, è inserito il seguente articolo 20-bis:
"I benefici previsti dall'articolo 11 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, sono estesi ai prelievi stabiliti dai competenti Organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al Titolo Il del Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203.
L'agevolazione è limitata ai quantitativi dei contingenti annui dei prodotti indicati nella tabella annessa alla legge 11 dicembre 1957, n. 1226, immessi in consumo nei territori previsti dall' e dall'articolo 2 - ultimo comma - della legge 1 dicembre 1948, n. 1438.
Il beneficio di cui al precedente comma si applica anche alle merci già immesse in consumo nei territori agevolati e per le quali non è stato corrisposto in via definitiva il prelievo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 febbraio 1965
SARAGAT
MORO - TREMELLONI - COLOMBO - PIERACCINI - FERRARI AGGRADI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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