Accordo
Art. 1
1 / 23In vigore dal 17 mar 1965
Accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera (Roma, 10 agosto 1964)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e il CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO,
desiderosi di adeguare alla situazione attuale le disposizioni che regolano il tradizionale movimento migratorio dall'Italia alla Svizzera,
considerando la necessità di rendere più semplici e più rapide le modalità del reclutamento dei lavoratori italiani e la procedura relativa all'emigrazione dei lavoratori stessi in Svizzera,
solleciti di migliorare le condizioni di soggiorno dei lavoratori italiani in Svizzera e di assicurare loro lo stesso trattamento dei nazionali per quanto concerne le condizioni di lavoro,
hanno deciso di sottoporre a revisione l'Accordo relativo
all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, concluso fra i due Paesi il 22 giugno 1948 e, a tal fine, hanno nominato loro Plenipotenziari:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
il signor Ferdinando STORCHI, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri;
IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO
il signor Max HOLZER, direttore dell'Ufficio federale
dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro;
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:
1. Il presente Accordo si applica ai lavoratori italiani in
Svizzera, salve restando le disposizioni particolari relative ai frontalieri.
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