Art. 4 · LEGGE 18 dicembre 1964, n. 1413

Art. 4

LEGGE 18 dicembre 1964, n. 1413

In vigore dal 19 gen 1965
All'onere di lire 144.150.000 derivante dalla presente legge per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 108 (lire 42.120.000). n. 130 (lire 14.040.000 e n. 145 (lire 14.040.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, dei capitoli n. 91 (lire 7.500.000), n. 93 (lire 3.750.000); n. 94 (lire 7.500.000) e n. 100 (lire 2.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dei capitoli n. 78 (lire 18.000.000), n. 94 (lire 25.000.000) e n. 101 (lire 7.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. All'onere di lire 282.900.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1965 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli n. 108 (lire 84.210.000), n. 130 (lire 28.080.000) e n. 145 (lire 28.080.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. ai capitoli n. 91 (lire 15.000.000), n. 93 (lire 7.500.000), n. 94 (lire 15.000.000) e n. 100 (lire 5.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e ai capitoli n. 78 (lire 36.000.000), n. 94 (lire 50.000.000) e n. 101 (lire 14.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 dicembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGOTTA MORO - ANDREOTTI - TREMELLONI - TAVIANI - PIERACCINI - COLOMBO MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE
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