Art. 3
LEGGE 18 dicembre 1964, n. 1413
In vigore dal 19 gen 1965
Le aree destinate alle costruzioni, previste dalla presente legge, se ricadenti in Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o comunque dotati di piano regolatore generale, sono acquisite dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a norma dell'art. 6 della legge 4 novembre 1963, n 1460.
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