Art. 3
LEGGE 13 dicembre 1964, n. 1403
In vigore dal 14 gen 1965
Ai certificati di credito, di cui al precedente , ai loro interessi ed agli atti comunque ad Mal relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.
I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad e essi concessi e possano essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.
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